TERZO RESPONSABILE: RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Secondo l’articolo 6 comma 1 del DPR 74 del 16 Aprile 2013, l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.
Per questa ragione il Terzo Responsabile dell’impianto, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ha gli obblighi e le responsabilità dell’esercizio e della manutenzione ordinaria dell’impianto termico, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e salvaguardia ambientale.
In ogni modo, per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere in possesso di:
– certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici;
– attestazione nelle categorie OG11 oppure OS28.
A tal proposito siamo in grado di offrirvi:
– Manutenzione ordinaria e straordinaria di centrali termiche di qualsiasi potenza;
– Interventi finalizzati ad adeguamenti normativi;
– Conformità ai requisiti normativi;
– Rispetto delle norme in materia di sicurezza;
– Redazione documentazione tecnica;
– Redazione libretto di impianto, successiva registrazione nel Catasto Regionale degli Impianti termici CRITER.