L’acqua potabile è un diritto umano universale e la sua tutela è ritenuta fondamentale.

Dopo oltre 20 anni il D.Lgs. 31/01, che ha normato la potabilità delle acque in Italia, cede il passo al D.Lgs. 18/23 che assume un approccio basato sulla prevenzione dei danni alla salute umana derivanti dalla contaminazione delle acque potabili.

Le disposizioni del Decreto

Il nuovo Decreto racchiude le disposizioni comunitarie a garanzia delle acque destinate al consumo umano passando dalla qualità, dall’analisi del rischio, dalla tutela della risorsa, dal diritto alla disponibilità fino alla comunicazione osmotica di tutti i dati sanitari e ambientali.

In particolare:
a) Disciplina i canoni di qualità delle acque destinate al consumo umano e ne eleva gli standard qualitativi.

b) Introduce la novità della valutazione del rischio il cui strumento sarà il piano di sicurezza dell’acqua (PSA)
Lo strumento è la valutazione e gestione dei possibili rischi che pregiudichino la qualità dell’acqua,
differenziando gli edifici in “prioritari e non prioritari” con l’attribuzione di diverse classi di priorità, e conseguenti azioni a carattere di obbligo e di raccomandazione, ed elaborando i Piani di Sicurezza dell’Acqua che saranno soggetti a riesame periodico da effettuare non oltre i sei anni.

c) Promuove la garanzia di accesso all’acqua: migliorandone la fruibilità al pubblico prevedendo punti di accesso gratuito all’acqua (in edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari).

d) Assicura un flusso di comunicazione tra Autorità competenti, gestori, utenti finali, creando una rete aggiornata di dati.

e) Rivede il sistema sanzionatorio: in caso di violazione delle disposizioni del decreto sono previste sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione commessa.

Quali sono gli adempimenti a carico dell’amministratore?

Dando evidenza alla già ampiamente sottolineata responsabilità dell’amministratore di condominio, titolare di contratto di fornitura idrica, il decreto ne ribadisce il ruolo in termini di obbligatorietà designandolo Gestore della Distribuzione Idrica Interna (GIDI).

In qualità di GIDI, l’amministratore:

  • assicura che i valori di conformità e salubrità dell’acqua al punto di consegna (contatore), rispettati dal gestore idrico, siano mantenuti fino al punto di utenza interno (rubinetto) dei locali pubblici e privati;
  • adotta le misure necessarie per ripristinare i valori rispondenti alla norma qualora eventuali non conformità siano riconducibili al sistema di distribuzione interno;
  • nel caso di edifici prioritari (presenza nel condominio di strutture sanitarie, ricettive, fisioterapiche, strutture ricettive, ristorazione pubblica e collettiva, ecc.) il GIDI assicurerà (entro il 2029) gli adempimenti di valutazione e gestione dei rischi nei sistemi di distribuzione interni.

Gli strumenti per controllare ed assicurare quanto sopra descritto sono:

  • la verifica della potabilità dell’acqua volta a garantire il mantenimento dei requisiti di salubrità nella rete di distribuzione interna (soprattutto in caso di presenza di serbatoi e/o di filtri o impianti per il trattamento delle acque, presenza di incrostazioni calcaree, reti idriche vetuste…) fino al punto di utenza finale.
  • l’analisi dei rischi connessi alle condutture ed all’impianto di distribuzione interna. 

 

Prevenzione contro la Legionella

In particolare Legionella e piombo sono ritenuti rilevanti dalla normativa: la Legionella è un batterio presente nell’acqua che desta preoccupazione considerando la diffusione e i dati di letalità, soprattutto tra bambini e adulti immunocompromessi; al piombo, presente in tubazioni e in leghe di metalli usate per le saldature negli edifici, sono associati danni alla salute in particolar modo nel sistema neurologico e circolatorio.

In particolare, per le reti di distribuzione interne, tenuto conto che i programmi di controllo/monitoraggio della qualità delle acque potabili sono volti a garantire il mantenimento dei requisiti di potabilità e salubrità assicurati dal gestore idropotabile, le Linee Guida precisano che si ritiene sufficiente incentrare il controllo/monitoraggio quantomeno sui seguenti parametri: Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, e conduttività; piombo e Legionella se parametri a rischio individuati.

La periodicità dei campionamenti da effettuare sulle reti idriche interne è indicata nella tabella, distinguendo il numero dei campionamenti a seconda del tipo di parametro e del volume d’acqua distribuito ogni giorno.

Riguardo le sanzioni applicate per le violazioni e le inosservanze di provvedimenti da parte delle figure coinvolte dal decreto, si riporta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a 30.000€.

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