La Dichiarazione ISPRA, comunicazione annuale obbligatoria che contiene informazioni riguardo la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante pari o superiore ai 3 kg, da quest’anno non dovrà più essere trasmessa.
É stata istituita una Banca dati, gestita dalle Camere di Commercio, in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite, nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra; sarà attiva da settembre 2019.
Si va quindi nella direzione di una maggiore tracciabilità del gas e degli impianti che lo contengono.
Novità in tema di dichiarazione F-gas per l’anno 2018.
A partire dal 24-01-2019 è entrato in vigore il Nuovo D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 e il Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) N. 846/2006.
Permane l’obbligo della tenuta dei registri delle apparecchiature con i relativi controlli delle perdite sugli impianti contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente. Gli stessi devono essere conservati per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come “apparecchiature ermeticamente sigillate”, i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente.
VIENE ABROGATA la Dichiarazione ISPRA di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018).
Pertanto, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.
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